Il codice della strada art. 172 dice che durante la marcia di un autoveicolo, i bambini sotto i 150 cm e i 36 kg devono utilizzare i seggiolini auto omologati. Devono essere adeguati al loro peso e il posizionamento deve seguire le specifiche della normativa, riportate sulla targhetta acclusa.
Sono esenti dall’obbligo i mezzi pubblici e le auto storiche prive di cinture di sicurezza. In caso di mancato utilizzo, la normativa impone una sanzione per il conducente da 74,00 a 299,00 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente. Se in auto è presente un genitore o chi ne esercita la patria potestà, la sanzione è applicata a lui e nessun punto è tolto all’autista.
I seggiolini auto per i bambini devono riportare la targhetta dell’omologazione con la normativa CEE in vigore (per esempio ECE R44-03). Deve essere indicata la dicitura Universal per essere montati su tutti i veicoli, il peso massimo, il marchio E seguito da un numero che identifica la nazione e il progressivo di produzione.
La normativa europea dice che i seggiolini auto devono essere suddivisi in categorie di peso, e il posizionamento varia in conformità a queste. Le categorie 0 e 0+ sono destinate ai piccoli sino ai 13 kg di peso e con queste, i bambini devono viaggiare obbligatoriamente in senso contrario a quello di marcia, sino a quando non hanno raggiunto i 6 kg di peso.
I gruppi di seggiolini auto 1,2 e 3 da normativa sono montati nel senso di marcia del veicolo. Differiscono fra loro per il peso massimo di omologazione e per il sistema di fissaggio. Con la 1 e la 2 si sfruttano ancora le cinture di sicurezza per assicurarle all’auto, mentre la 3 che è un semplice rialzo, permette ai bambini di utilizzarle come un adulto.
Bisogna ricordare che il posizionamento dei seggiolini auto non può avvenire sul sedile anteriore dell’auto, se questa è provvista di airbag non disattivabile e su tutto il veicolo è consentito il montaggio solo con cinture a tre punti.