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Non puoi partire per motivi di salute? Hai diritto al rimborso anche senza assicurazione. Cosa ha previsto la Cassazione

Annullare un viaggio per motivi di salute: purtroppo è una circostanza spiacevole che può accadere a tutti. Ma ecco cosa dice la Cassazione sulla richiesta di rimborso

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Alessia Malorgio

Alessia Malorgio

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Quante volte, a ridosso di una partenza tanto attesa, un’influenza improvvisa, un infortunio o un problema di salute più serio hanno costretto a mandare a monte i piani? In situazioni del genere, la prima preoccupazione – oltre alla salute – è quasi sempre di natura economica: “Perderò tutti i soldi del biglietto o del pacchetto turistico?”.

Fino a qualche tempo fa, la risposta comune era che, in mancanza di una polizza assicurativa annullamento stipulata al momento dell’acquisto, il passeggero non avesse alcuna speranza di rivedere il proprio denaro. Una storica sentenza della Corte di Cassazione ha però ribaltato questa prospettiva, stabilendo un principio fondamentale a tutela dei consumatori: se non puoi partire per motivi di salute gravi e documentati, hai diritto al rimborso del viaggio, anche se non possiedi un’assicurazione.

La svolta della Cassazione: la causa concreta del contratto

La decisione degli Ermellini si basa su un concetto giuridico ben preciso: l’estinzione dell’obbligazione contrattuale per impossibilità sopravvenuta (art. 1463 del Codice Civile) e il venir meno della “causa concreta” del contratto.

Secondo i giudici, il contratto di viaggio o l’acquisto di un biglietto aereo non si esauriscono semplicemente nel trasferimento fisico da un luogo all’altro o nel mero soggiorno in albergo. La “causa” del contratto turistico è la finalità turistica stessa, ovvero il benessere e il godimento della vacanza. Nel momento in cui il viaggiatore viene colpito da una malattia o da un infortunio improvviso e documentabile, viene meno la possibilità stessa di godere del viaggio. Di conseguenza, il contratto si risolve e il tour operator o la compagnia aerea sono tenuti a restituire la somma versata, poiché la controprestazione non può più essere adempiuta per una causa di forza maggiore non imputabile al consumatore.

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Cosa copre questo diritto?

Questo principio si applica a diverse tipologie di servizi turistici e di trasporto, tra cui:

  • Pacchetti turistici “all inclusive” acquistati in agenzia o online.
  • Biglietti aerei, ferroviari o marittimi (anche se acquistati con tariffe descritte come “non rimborsabili” dalle compagnie).
  • Prenotazioni alberghiere o di altre strutture ricettive.

Attenzione: non vale per qualsiasi contrattempo

È fondamentale specificare che questo diritto non si applica in caso di un semplice ripensamento o di impegni personali dell’ultimo minuto. Per poter richiedere legalmente il rimborso senza assicurazione, devono sussistere condizioni precise:

  1. Impossibilità oggettiva e improvvisa: Deve trattarsi di un evento imprevedibile e di gravità tale da impedire fisicamente la partenza o da rendere impossibile la finalità del viaggio (es. un ricovero, una frattura, una malattia acuta).
  2. Documentazione medica ufficiale: Il problema di salute deve essere rigorosamente certificato da un medico o da una struttura sanitaria, con date che coprano esplicitamente il periodo del viaggio.
  3. Estensione ai familiari: Il diritto al rimborso è valido anche se il problema di salute colpisce un familiare stretto o il compagno di viaggio, la cui presenza era fondamentale per la riuscita della vacanza (si pensi a un genitore che deve accudire il figlio malato).

Come far valere i propri diritti?

Se vi trovate in questa spiacevole situazione, ecco i passaggi da seguire per richiedere il rimborso. Informate immediatamente la compagnia aerea, l’hotel o il tour operator non appena si verifica l’impedimento, manifestando l’impossibilità di partire per motivi di salute. Inviate una formale richiesta di rimborso tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata A/R, allegando il certificato medico che attesta l’impossibilità di viaggiare. Nella lettera, è utile fare esplicito riferimento al principio dell’impossibilità sopravvenuta e all’orientamento della Corte di Cassazione in materia di contratti turistici.

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