Spesso si tende a sottovalutare l’importanza di avere il proprio nome ben visibile sul citofono o sulla cassetta delle lettere. C’è chi lo omette per ragioni di privacy, chi dimentica di aggiornarlo dopo un trasloco, chi preferisce lasciare soltanto il numero dell’appartamento. Ma quando si parla di notifiche fiscali e comunicazioni ufficiali, questa scelta può trasformarsi in un problema serio. A ricordarcelo è una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 24745/2025), che ha ribadito un principio fondamentale: senza cognome sul citofono, il contribuente può essere considerato “irreperibile” agli occhi del Fisco.
Il caso che ha portato alla decisione
Tutto nasce dal ricorso di una cittadina che si è vista iscrivere un’ipoteca su un immobile per cartelle esattoriali non saldate. La donna ha spiegato di non aver mai ricevuto né le cartelle né il preavviso dell’iscrizione ipotecaria, perché si era trasferita in una nuova abitazione, pur mantenendo la residenza anagrafica al vecchio indirizzo. Quando il messo notificatore si è recato per ben due volte a quell’indirizzo, non ha trovato alcun riferimento al suo nome né sul campanello né sulla cassetta postale.
Per questo motivo, il pubblico ufficiale ha dichiarato l’impossibilità di reperire la destinataria e la notifica è stata considerata valida. I giudici di primo e secondo grado hanno respinto il ricorso e, infine, la Cassazione ha confermato la legittimità della procedura.
Cosa ha detto la Cassazione
Dunque il certificato di residenza da solo non basta a provare la reperibilità di un cittadino. I registri anagrafici, infatti, hanno un valore “meramente presuntivo”: attestano l’indirizzo ufficiale, ma non garantiscono che il contribuente sia effettivamente individuabile in quel luogo. A fare fede sono gli accertamenti svolti dal notificatore, che nel caso specifico non ha trovato alcun elemento utile per associare quell’abitazione alla destinataria.
In parole semplici: se sul citofono e sulla cassetta della posta non c’è il cognome, il Fisco può considerare il contribuente irreperibile, anche se formalmente la residenza risulta ancora lì.
Ma essere dichiarati irreperibili non significa soltanto perdere una raccomandata. Si rischia di non venire mai a conoscenza di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento o preavvisi di ipoteca. Questo porta a conseguenze pesanti: dall’attivazione di procedure esecutive come pignoramenti e fermi amministrativi, fino all’iscrizione di ipoteche sugli immobili. Il tutto senza che il contribuente abbia la possibilità di difendersi per tempo, perché di fatto non ha ricevuto la notifica.
Cosa devono fare i contribuenti
Il messaggio della Cassazione è chiaro: è responsabilità di ciascuno garantire la propria reperibilità. Ciò significa:
- assicurarsi che il cognome sia sempre visibile su citofono e cassetta postale;
- aggiornare i dati in caso di cambio di residenza o domicilio;
- non sottovalutare l’importanza di questi dettagli, che possono sembrare banali ma in realtà hanno valore legale.
In caso contrario, il rischio è che le comunicazioni fiscali vengano considerate regolarmente notificate anche se non ricevute in mano propria. Non si tratta solo di un obbligo formale, ma di una tutela concreta del diritto di difesa. Perché non ricevere un atto non significa che non esista, e il Fisco ha comunque il potere di agire.