La puzza di fritto è reato? Pare di si

La puzza di fritto può rientrare nel reato di 'getto pericoloso di cose'. Almeno secondo i termini in cui si è espressa la Corte di Cassazione

5 Aprile 2017
Fonte: Pixabay

Se i problemi di colesterolo e la gastrite perpetua non sono stati un freno al vostro atavico desiderio di fritto, potrebbe esserlo invece la Corte di Cassazione. L’ultimo grado della giustizia ha confermato la sentenza precedente di un caso che condannava un condomino per l’odore di fritto molesto con il quale investiva il pianerottolo.

Citato in giudizio dal vicino di casa, il soggetto non ha smentito le sue abitudini culinarie ed è stato ritenuto colpevole del reato di ‘getto pericoloso di cose’. Un verdetto borderline che fa certo storcere il naso, in tutti i sensi. Non è dato sapere che cosa effettivamente friggesse per produrre un odore così molesto da meritare una condanna. Ora però sappiamo che la produzione di odori sgradevoli potrebbe essere oggetto di sanzioni in via giudiziaria.

Il caso e la norma

Dunque, è bene fare chiarezza. L’odore di fritto in sé non costituisce reato, ci mancherebbe pure questo. Il reato in questione è il ‘getto pericoloso di cose’. Qui possiamo attaccarci ai termini per contestare la sentenza. Cucinare una cosa e gettarla sono la stessa cosa? E’ fisicamente possibile ‘gettare un odore’? Dobbiamo procedere con una revisione del termine ‘gettare’ differente da quella comune? L’odore è una ‘cosa’? La sgradevolezza è pericolosa?

Tutte domande legittime a cui la giustizia avrà certamente prestato attenzione, ma che non cambiano la sentenza. Lo stesso imputato d’altro canto ha scelto una strategia di difesa bizzarra dichiarando che la vera ragione per cui si trovava in tribunale erano dei dissidi avuti in passato con il vicino. Le corti hanno definito il caso specifico come reato e non l’odore di fritto in generale.

La sentenza

La Corte di Cassazione si è espressa in questi termini: il “getto pericoloso di cose” è “configurabile anche nel caso di molestie olfattive a prescindere dal soggetto emittente con la specificazione che, quando non esiste una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni, si deve avere riguardo, al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c”.

Dunque, gli odori prodotti non erano normalmente tollerabili e di conseguenza ‘molesti’. Nel nostro sistema le sentenze giudiziarie non hanno valore legislativo. L’odore di fritto non è quindi reato, nemmeno se fastidioso. Toccherà alla valutazione del singolo caso capire quando ciò possa rientrare nella categoria ‘getto pericoloso di cose’.

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